Ordinanza 525/2002 (ECLI:IT:COST:2002:525)
Massima numero 27476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
PUBBLICO IMPIEGO - RAPPORTO DI IMPIEGO - INCARICHI DIRIGENZIALI - CONTROVERSIE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DI POSIZIONI RITENUTE DI INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURAZIONE DI UNA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN CAPO ALL’A.G.O. - PROSPETTATO ECCESSO DI DELEGA - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME E DI RIGETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti l'atto di conferimento (e di revoca) degli incarichi dirigenziali, avente, nella prospettazione del giudice rimettente, natura di atto amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo. Sulla base, infatti, di quanto già affermato con la sentenza n. 275 del 2001 a proposito di questione sostanzialmente identica, resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario – suscettibile di modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali – il conferimento ad un giudice, sia ordinario sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (così, anche, oltre la ricordata sentenza n. 275 del 2001, le ordinanze n. 140 e 165 del 2001): qualsiasi problema, pertanto, relativo alla natura dell'atto di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide sulla attribuzione della giurisdizione effettuata dal legislatore.

– Sulla mancanza di "valore costituzionale, che il legislatore ordinario sarebbe tenuto ad osservare in ogni caso", della regola di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in tema di disapplicazione di un atto amministrativo da parte del giudice ordinario, rinvio alla sentenza n. 275/2001.

– Sull'esclusione dell'ipotesi che "possa sorgere una pregiudizialità amministrativa" a proposito di un atto presupposto nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei pubblici dipendenti e sulla conoscibilità di questo in via incidentale da parte del giudice ordinario, ancora la sentenza n. 275/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  29/10/1998  n. 387  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 4  lettera g)