Ordinanza 526/2002 (ECLI:IT:COST:2002:526)
Massima numero 27477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMMOBILI RISTRUTTURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1975 - CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - RIFERIMENTO AL COSTO BASE STABILITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROSPETTATA MAGGIORAZIONE DEL CANONE RISPETTO A QUELLO EQUO (RISULTANTE DALLA LEGGE STATALE), CON LESIONE DELLA RISERVA DI POTESTÀ ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI DIRITTI CIVILI E SOCIALI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA FATTISPECIE ALL’ESAME DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMMOBILI RISTRUTTURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1975 - CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - RIFERIMENTO AL COSTO BASE STABILITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROSPETTATA MAGGIORAZIONE DEL CANONE RISPETTO A QUELLO EQUO (RISULTANTE DALLA LEGGE STATALE), CON LESIONE DELLA RISERVA DI POTESTÀ ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI DIRITTI CIVILI E SOCIALI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA FATTISPECIE ALL’ESAME DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, che stabilisce le regole per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione. La disciplina di cui alla legge statale 27 luglio 1978, n. 392 è, infatti, male invocata quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione di legittimità della disposizione regionale impugnata, atteso che quest'ultima si inscrive in un autonomo e ben diverso contesto normativo. Omettendo, peraltro, qualsiasi precisazione in ordine alle fattispecie a lui sottoposte, quanto ad entità dei canoni dovuti e a redditi degli assegnatari, il giudice remittente non offre alcuna dimostrazione della circostanza, più presupposta che affermata, che i canoni calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale siano tali da risultare in concreto superiori a limiti espressivi di "livelli essenziali" di "prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione), livelli dei quali non viene nemmeno indicata una valida fonte di determinazione, posto che gli invocati articoli 14, 20 e 22 della legge n. 392 del 1978 sono oggi abrogati per quanto si riferisce alle locazioni abitative.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, che stabilisce le regole per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione. La disciplina di cui alla legge statale 27 luglio 1978, n. 392 è, infatti, male invocata quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione di legittimità della disposizione regionale impugnata, atteso che quest'ultima si inscrive in un autonomo e ben diverso contesto normativo. Omettendo, peraltro, qualsiasi precisazione in ordine alle fattispecie a lui sottoposte, quanto ad entità dei canoni dovuti e a redditi degli assegnatari, il giudice remittente non offre alcuna dimostrazione della circostanza, più presupposta che affermata, che i canoni calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale siano tali da risultare in concreto superiori a limiti espressivi di "livelli essenziali" di "prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione), livelli dei quali non viene nemmeno indicata una valida fonte di determinazione, posto che gli invocati articoli 14, 20 e 22 della legge n. 392 del 1978 sono oggi abrogati per quanto si riferisce alle locazioni abitative.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
05/12/1983
n. 91
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte