Ordinanza 527/2002 (ECLI:IT:COST:2002:527)
Massima numero 27478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO - NUOVA ORGANIZZAZIONE - RIDETERMINAZIONE DELLE ANZIANITÀ - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE POSIZIONI PREESISTENTI - PROSPETTATA CONTRARIETÀ AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E A QUELLO DI EGUAGLIANZA - CARENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO - NUOVA ORGANIZZAZIONE - RIDETERMINAZIONE DELLE ANZIANITÀ - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE POSIZIONI PREESISTENTI - PROSPETTATA CONTRARIETÀ AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E A QUELLO DI EGUAGLIANZA - CARENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carenze di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, priva di qualsiasi elemento e di qualsiasi valutazione circa il concreto percorso e situazione di carriera del ricorrente, si limita, nell'invocare l'intervento della Corte, ad una affermazione di "evidente" rilevanza. Essa, peraltro, apoditticamente afferma che la sopravvenuta disposizione di assestamento dell'attuale ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, non sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio, nulla dicendo in ordine ad una eventuale intervenuta "rideterminazione delle anzianità" da parte della stessa amministrazione, che vi sarebbe, perlatro, tenuta indipendentemente da apposita domanda. Né il giudice 'a quo' si pone il problema degli effetti dell'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 39 del richiamato decreto legislativo n. 298 del 2000 e neppure prende in considerazione il modo con cui il ricorrente sia pervenuto nel ruolo tecnico.
Manifesta inammissibilità, per carenze di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, priva di qualsiasi elemento e di qualsiasi valutazione circa il concreto percorso e situazione di carriera del ricorrente, si limita, nell'invocare l'intervento della Corte, ad una affermazione di "evidente" rilevanza. Essa, peraltro, apoditticamente afferma che la sopravvenuta disposizione di assestamento dell'attuale ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, non sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio, nulla dicendo in ordine ad una eventuale intervenuta "rideterminazione delle anzianità" da parte della stessa amministrazione, che vi sarebbe, perlatro, tenuta indipendentemente da apposita domanda. Né il giudice 'a quo' si pone il problema degli effetti dell'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 39 del richiamato decreto legislativo n. 298 del 2000 e neppure prende in considerazione il modo con cui il ricorrente sia pervenuto nel ruolo tecnico.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/03/1993
n. 117
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte