Sentenza 529/2002 (ECLI:IT:COST:2002:529)
Massima numero 27483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  06/12/2002;  Decisione del  06/12/2002
Deposito del 18/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27484


Titolo
PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - TESTIMONE PARTE OFFESA - MINORE DI SEDICI ANNI - IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERNE LA TESTIMONIANZA ANCHE NELLE IPOTESI DI REATI DIVERSI DA QUELLI SESSUALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta legislativa che sta a base della norma di cui all'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale – denunciato nella parte in cui non estende la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio per assumere la testimonianza di un minore di sedici anni, parte offesa di un reato diverso da quelli sessuali – non è censurabile non solo o non tanto perché si richiede di estendere una norma speciale, mentre la norma generale è quella per cui la prova è assunta in dibattimento, salve le eccezioni espressamente contemplate; quanto soprattutto perché essa non è priva di giustificazione, trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del suo coinvolgimento nel processo, e la genuinità della prova (cfr. sentenza n. 114 del 2001). Non si può quindi dire che la norma speciale sia riferita ad un oggetto non corrispondente e irragionevolmente più circoscritto di quanto non imponga la sua 'ratio', ciò che solo potrebbe condurre a ravvisare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza. La sola circostanza, peraltro, che il legislatore abbia apprezzato l'opportunità di estendere lo strumento eccezionale dell'incidente probatorio al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di anni sedici in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che tale eccezione sia costituzionalmente dovuta, al fine di tutelare la personalità del minore, indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa. Né, d'altra parte, le modalità di assunzione della testimonianza dipendono, di per sé, dal ricorso o meno all'incidente probatorio, essendo ben possibili modalità speciali, idonee a proteggere la personalità del teste minorenne, anche nel dibattimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392-bis del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

– In tema di applicabilità dell'art. 498, comma 4-bis, indipendentemente dal reato per cui si procede, menzionata la sentenza n. 114/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 392  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte