Sentenza 529/2002 (ECLI:IT:COST:2002:529)
Massima numero 27484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  06/12/2002;  Decisione del  06/12/2002
Deposito del 18/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27483


Titolo
PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - MINORE DI ANNI SEDICI, PARTE OFFESA DEL REATO - IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERNE LA TESTIMONIANZA CON PARTICOLARI MODALITÀ, ANCHE NELLE IPOTESI DI REATO DIVERSE DA QUELLE A SFONDO SESSUALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di un minore di sedici anni possa avvenire con le particolari modalità ivi previste anche quando si procede per ipotesi di reato diverse da quelle ivi indicate, ed il testimone sia anche parte offesa del reato. La questione sarebbe rilevante, infatti, solo se il remittente ritenesse di poter procedere – come invece, allo stato della legislazione in vigore, nega di poter fare – all'assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 398  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte