Sentenza 530/2002 (ECLI:IT:COST:2002:530)
Massima numero 27326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  06/12/2002;  Decisione del  06/12/2002
Deposito del 18/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
EDILIZIA RESIDENZIALE - MUTUI AGEVOLATI - PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO DI RIFERIMENTO - RIFERIBILITÀ AI MUTUI ALL’EDILIZIA IN CORSO DI AMMORTAMENTO - RITENUTO INNALZAMENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO E DEL NUOVO TASSO RINEGOZIATO - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCIDENZA DELLA NORMA CENSURATA SUI RAPPORTI INTERPRIVATI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma di cui all'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che ha modificato, in senso meno favorevole ai mutuatari ed agli enti concedenti i contributi, la originaria disciplina del "tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento"–, opera sul piano dei rapporti interprivati e non incide sull'autonomia finanziaria della Regione, oggetto della garanzia costituzionale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale conclusione che ogni rapporto nel quale la Regione possa configurarsi come debitore rileverebbe sul piano costituzionale (cfr. sentenza n. 208 del 2001). E', pertanto, inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 145  co. 62

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte