Sentenza 530/2002 (ECLI:IT:COST:2002:530)
Massima numero 27326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
06/12/2002; Decisione del
06/12/2002
Deposito del 18/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
EDILIZIA RESIDENZIALE - MUTUI AGEVOLATI - PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO DI RIFERIMENTO - RIFERIBILITÀ AI MUTUI ALL’EDILIZIA IN CORSO DI AMMORTAMENTO - RITENUTO INNALZAMENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO E DEL NUOVO TASSO RINEGOZIATO - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCIDENZA DELLA NORMA CENSURATA SUI RAPPORTI INTERPRIVATI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
EDILIZIA RESIDENZIALE - MUTUI AGEVOLATI - PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO DI RIFERIMENTO - RIFERIBILITÀ AI MUTUI ALL’EDILIZIA IN CORSO DI AMMORTAMENTO - RITENUTO INNALZAMENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO E DEL NUOVO TASSO RINEGOZIATO - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCIDENZA DELLA NORMA CENSURATA SUI RAPPORTI INTERPRIVATI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che ha modificato, in senso meno favorevole ai mutuatari ed agli enti concedenti i contributi, la originaria disciplina del "tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento"–, opera sul piano dei rapporti interprivati e non incide sull'autonomia finanziaria della Regione, oggetto della garanzia costituzionale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale conclusione che ogni rapporto nel quale la Regione possa configurarsi come debitore rileverebbe sul piano costituzionale (cfr. sentenza n. 208 del 2001). E', pertanto, inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
La norma di cui all'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che ha modificato, in senso meno favorevole ai mutuatari ed agli enti concedenti i contributi, la originaria disciplina del "tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento"–, opera sul piano dei rapporti interprivati e non incide sull'autonomia finanziaria della Regione, oggetto della garanzia costituzionale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale conclusione che ogni rapporto nel quale la Regione possa configurarsi come debitore rileverebbe sul piano costituzionale (cfr. sentenza n. 208 del 2001). E', pertanto, inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 145
co. 62
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte