Ordinanza 531/2002 (ECLI:IT:COST:2002:531)
Massima numero 27485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  06/12/2002;  Decisione del  06/12/2002
Deposito del 18/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
MAGISTRATURA - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO ANTERIORMENTE AL 1° LUGLIO 1983 - ESCLUSIONE DELL’ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AGLI STIPENDI DEL PERSONALE IN SERVIZIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO E DI PROPORZIONALITÀ DELLA RETRIBUZIONE (DIFFERITA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto – escludendo espressamente l'applicabilità del meccanismo di adeguamento stipendiale di cui all'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai trattamenti pensionistici dei magistrati – non consente il costante allineamento delle pensioni al trattamento dell'attività di servizio. Secondo costante giurisprudenza, infatti – data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico – il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinarne le modalità di attuazione, nel bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili. L'esigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita è, peraltro, assicurata attraverso il meccanismo della loro perequazione automatica.


– Sul principio di proporzionalità delle pensioni, menzionate, in termini, le sentenze n. 243/1992; n. 96/1991; n. 501/1988; n. 173/1986; n. 26/1980; n. 124/1968.

– Sulla necessità che il requisito della proporzionalità sussista non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, citate le sentenze n. 96/1991 e n. 26/1980.

– Sulla rilevanza, nel bilanciamento dei valori ed interessi costituzionali, del problema delle risorse finanziarie disponibili per far fronte agli impegni di spesa, citate le sentenze n. 457/1998; n. 226/1993; n. 119/1991.

– Sulla "garanzia delle esigenze minime di protezione della persona", citata la sentenza n. 457/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1991  n. 265  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte