Ordinanza 532/2002 (ECLI:IT:COST:2002:532)
Massima numero 27486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
06/12/2002; Decisione del
06/12/2002
Deposito del 18/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
MISURE CAUTELARI - ARRESTI DOMICILIARI - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER L’IMPUTATO SOTTOPOSTO ALLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI PRESCRITTE - PRETESA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL’AUTORIZZAZIONE CONCEDIBILE AL DETENUTO IN CARCERE CONDANNATO, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - NON COMPARABILITÀ DELLE SITUAZIONI CONFRONTATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
MISURE CAUTELARI - ARRESTI DOMICILIARI - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER L’IMPUTATO SOTTOPOSTO ALLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI PRESCRITTE - PRETESA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL’AUTORIZZAZIONE CONCEDIBILE AL DETENUTO IN CARCERE CONDANNATO, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - NON COMPARABILITÀ DELLE SITUAZIONI CONFRONTATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 13, secondo comma, 27, terzo comma e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei confronti della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, il giudice possa autorizzare l'imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa soltanto qualora l'imputato stesso "non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita" ovvero "versi in situazione di assoluta indigenza". La pretesa irragionevole disparità di trattamento che sarebbe dato riscontrare, infatti, tra la disciplina denunciata e quella prevista per chi è detenuto in carcere o dettata in tema di "detenzione domiciliare del condannato" è fondata su una prospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni invece eterogenee non soltanto quanto ai relativi 'status' (da un lato l'imputato sottoposto a misura cautelare e dall'altro il condannato in fase di esecuzione della pena) ma anche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di coercizione, in vista della possibilità di svolgere una attività lavorativa. La funzione rieducativa – cui è necessariamente informata l'intera fase esecutiva e sulla cui falsariga sono quindi plasmati gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario – risulta non soltanto eccentrica ma addirittura contraddittoria rispetto alle connotazioni dell'intera gamma delle misure cautelari, volte a presidiare esclusivamente i 'pericula libertatis' previsti dalla legge: qualsiasi finalità di "rieducazione", peraltro, equivarrebbe, per gli imputati, ad una palese elusione del principio di presunzione di non colpevolezza. Rientra, d'altra parte, nella sfera della discrezionalità legislativa bilanciare l'esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto al lavoro, con la specifica natura e funzione delle singole misure di cautela personale; con l'ovvio limite del rispetto del principio di ragionevolezza, che nella specie – venendo in discorso una misura equiparata in tutto e per tutto alla custodia cautelare in carcere – non può ritenersi in alcun modo vulnerato.
– Sul principio secondo cui la finalità rieducativa è assegnata, accanto ad ogni pena, "anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario", citata, di rinvio, la sentenza n. 173/1997.
– Sulla distinzione tra la detenzione domiciliare e l'istituto, apparentemente "simile", degli arresti domiciliari, menzionata la sentenza n. 165/1996.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 13, secondo comma, 27, terzo comma e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei confronti della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, il giudice possa autorizzare l'imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa soltanto qualora l'imputato stesso "non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita" ovvero "versi in situazione di assoluta indigenza". La pretesa irragionevole disparità di trattamento che sarebbe dato riscontrare, infatti, tra la disciplina denunciata e quella prevista per chi è detenuto in carcere o dettata in tema di "detenzione domiciliare del condannato" è fondata su una prospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni invece eterogenee non soltanto quanto ai relativi 'status' (da un lato l'imputato sottoposto a misura cautelare e dall'altro il condannato in fase di esecuzione della pena) ma anche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di coercizione, in vista della possibilità di svolgere una attività lavorativa. La funzione rieducativa – cui è necessariamente informata l'intera fase esecutiva e sulla cui falsariga sono quindi plasmati gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario – risulta non soltanto eccentrica ma addirittura contraddittoria rispetto alle connotazioni dell'intera gamma delle misure cautelari, volte a presidiare esclusivamente i 'pericula libertatis' previsti dalla legge: qualsiasi finalità di "rieducazione", peraltro, equivarrebbe, per gli imputati, ad una palese elusione del principio di presunzione di non colpevolezza. Rientra, d'altra parte, nella sfera della discrezionalità legislativa bilanciare l'esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto al lavoro, con la specifica natura e funzione delle singole misure di cautela personale; con l'ovvio limite del rispetto del principio di ragionevolezza, che nella specie – venendo in discorso una misura equiparata in tutto e per tutto alla custodia cautelare in carcere – non può ritenersi in alcun modo vulnerato.
– Sul principio secondo cui la finalità rieducativa è assegnata, accanto ad ogni pena, "anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario", citata, di rinvio, la sentenza n. 173/1997.
– Sulla distinzione tra la detenzione domiciliare e l'istituto, apparentemente "simile", degli arresti domiciliari, menzionata la sentenza n. 165/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 284
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte