Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/12/2002; Decisione del
02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Titolo
RICORSO GOVERNATIVO - IMPUGNAZIONE DI LEGGE PROVINCIALE - MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELAZIONE MINISTERIALE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DI RICORRERE - IRRILEVANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RIGETTO.
RICORSO GOVERNATIVO - IMPUGNAZIONE DI LEGGE PROVINCIALE - MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELAZIONE MINISTERIALE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DI RICORRERE - IRRILEVANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RIGETTO.
Testo
La mancata allegazione della relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale del Consiglio dei ministri concernente la determinazione di impugnare una legge regionale o provinciale non costituisce motivo di inammissibilità del relativo ricorso. La soppressione della fase di rinvio governativo della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale – conseguente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha fatto, invero, venire meno la finalità alla quale era preordinata la previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione. Il carattere politico della scelta di impugnare si esaurisce, nell'attuale sistema, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, nell’onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessa all’autonomia tecnica dell’Avvocatura generale dello Stato anche l’individuazione dei motivi di censura. Il 'thema decidendum' è, così, fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio, senza che le Regioni o le Province possano lamentare una limitazione del diritto di difesa.
– Relativamente al consolidato orientamento secondo il quale i motivi del ricorso governativo dovevano essere, nel precedente sistema di controlli di legittimità costituzionale, gli stessi che sorreggevano l’atto di rinvio, ricordate, da ultimo, le sentenze n. 135/2001; n. 569/2000; n. 194/1997; n. 29/1996; n. 384/1994.
– In tema di disciplina del controllo di legittimità delle leggi regionali dopo la modifica dell’art. 127 della Costituzione in riferimento alle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, menzionate le ordinanze n. 377 e n. 65/2002.
La mancata allegazione della relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale del Consiglio dei ministri concernente la determinazione di impugnare una legge regionale o provinciale non costituisce motivo di inammissibilità del relativo ricorso. La soppressione della fase di rinvio governativo della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale – conseguente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha fatto, invero, venire meno la finalità alla quale era preordinata la previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione. Il carattere politico della scelta di impugnare si esaurisce, nell'attuale sistema, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, nell’onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessa all’autonomia tecnica dell’Avvocatura generale dello Stato anche l’individuazione dei motivi di censura. Il 'thema decidendum' è, così, fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio, senza che le Regioni o le Province possano lamentare una limitazione del diritto di difesa.
– Relativamente al consolidato orientamento secondo il quale i motivi del ricorso governativo dovevano essere, nel precedente sistema di controlli di legittimità costituzionale, gli stessi che sorreggevano l’atto di rinvio, ricordate, da ultimo, le sentenze n. 135/2001; n. 569/2000; n. 194/1997; n. 29/1996; n. 384/1994.
– In tema di disciplina del controllo di legittimità delle leggi regionali dopo la modifica dell’art. 127 della Costituzione in riferimento alle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, menzionate le ordinanze n. 377 e n. 65/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 55
Altri parametri e norme interposte