Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  02/12/2002;  Decisione del  02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27489  27490  27491  27492  27493  27494  27495  27496  27497


Titolo
RICORSO GOVERNATIVO - IMPUGNAZIONE DI LEGGE PROVINCIALE - MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELAZIONE MINISTERIALE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DI RICORRERE - IRRILEVANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RIGETTO.

Testo
La mancata allegazione della relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale del Consiglio dei ministri concernente la determinazione di impugnare una legge regionale o provinciale non costituisce motivo di inammissibilità del relativo ricorso. La soppressione della fase di rinvio governativo della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale – conseguente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha fatto, invero, venire meno la finalità alla quale era preordinata la previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione. Il carattere politico della scelta di impugnare si esaurisce, nell'attuale sistema, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, nell’onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessa all’autonomia tecnica dell’Avvocatura generale dello Stato anche l’individuazione dei motivi di censura. Il 'thema decidendum' è, così, fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio, senza che le Regioni o le Province possano lamentare una limitazione del diritto di difesa.

– Relativamente al consolidato orientamento secondo il quale i motivi del ricorso governativo dovevano essere, nel precedente sistema di controlli di legittimità costituzionale, gli stessi che sorreggevano l’atto di rinvio, ricordate, da ultimo, le sentenze n. 135/2001; n. 569/2000; n. 194/1997; n. 29/1996; n. 384/1994.

– In tema di disciplina del controllo di legittimità delle leggi regionali dopo la modifica dell’art. 127 della Costituzione in riferimento alle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, menzionate le ordinanze n. 377 e n. 65/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

legge costituzionale  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 55

Altri parametri e norme interposte