Sanità pubblica - Profilassi internazionale - Misure di contrasto o di prevenzione della pandemia sanitaria, tra cui le certificazioni verdi (green pass) COVID-19 e la gestione dei relativi dati - Riconducibilità alla competenza esclusiva statale, esercitabile anche attraverso le proprie articolazioni, quale il Garante per la privacy (nel caso di specie: dichiarazione di spettanza allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, di adottare i provvedimenti con i quali si è limitato in via definitiva il trattamento dei dati personali connesso alla certificazione verde, da parte della Provincia autonoma di Bolzano). (Classif. 231010).
Va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale. Lo Stato è quindi l'unico competente sia a normare la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione amministrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo. (Precedente: S. 37/2021 - mass. 43651).
La certificazione verde (green pass) ha la finalità di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità.
La gestione dei dati che ineriscono ad una pandemia sanitaria globale trascende nettamente il respiro della sfera decentrata, per esigere, invece, una uniforme disciplina statale.
(Nel caso di specie, è dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare il provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 e la nota 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, con le quali, rispettivamente, si è limitato in via definitiva il trattamento dei dati personali connesso alla certificazione verde, come regolato dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 e 21 maggio 2021, n. 23, e si è invitata la medesima Provincia autonoma a non introdurre un uso delle certificazioni verdi COVID-19 difforme da quello previsto dalla legge statale. Non si ravvisa l'esercizio, da parte del Garante, di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, bensì il puntuale esercizio di un potere specificamente attribuito allo stesso da un atto dell'Unione europea, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, la cui verifica è affidata al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003. Per altro verso, la disciplina del green pass è estranea all'ambito delle competenze costituzionali o statutarie della Provincia autonoma di Bolzano, poiché essa va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in tema di profilassi internazionale. Quanto alle ulteriori competenze statutarie, è meramente indiretto l'effetto di compressione che il green pass può produrre, poiché la certificazione verde non ha per oggetto queste ultime, ma le condizioni di profilassi internazionale che impongono, per ragioni sanitarie, limitazioni all'accesso ad attività e servizi normati dalla legislazione provinciale). (Precedenti: S. 198/2021; S. 164/2021 - mass. 44166; S. 255/2019 - mass. 41893; S. 10/2017 - mass. 39298; S. 260/2016 - mass. 39274; S. 104/2016 - mass. 38860; S. 271/2005; S. 196/2009 - mass. 33530).