Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/12/2002; Decisione del
02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Titolo
TERMINI NORMATIVI DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - ECCEPITA IMPROCEDIBILITÀ PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA - TRASFERIMENTO DELLA QUESTIONE ALLA NORMA EFFETTIVAMENTE VIGENTE.
TERMINI NORMATIVI DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - ECCEPITA IMPROCEDIBILITÀ PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA - TRASFERIMENTO DELLA QUESTIONE ALLA NORMA EFFETTIVAMENTE VIGENTE.
Testo
Il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l’uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre nell’ordinamento una proposizione normativa di contenuto identico a quello della norma impugnata, sottraendo, nel contempo, quest’ultima, attraverso l’abrogazione, al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. In simili casi si impone, invece della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo.
– Per una diversa soluzione relativa alla cessazione della materia del contendere, menzionata la sentenza n. 438/2002.
Il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l’uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre nell’ordinamento una proposizione normativa di contenuto identico a quello della norma impugnata, sottraendo, nel contempo, quest’ultima, attraverso l’abrogazione, al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. In simili casi si impone, invece della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo.
– Per una diversa soluzione relativa alla cessazione della materia del contendere, menzionata la sentenza n. 438/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
14/12/1998
n. 12
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte