Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/12/2002; Decisione del
02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Titolo
PROVINCIA DI BOLZANO - SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE - NORME TRANSITORIE - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - PERSONALE INSEGNANTE - IMMISSIONE NEI RUOLI - RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEGLI ANNI DI SERVIZIO PREGRESSO - EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE NON STATALI A QUELLO SVOLTO NELLE SCUOLE STATALI - RICORSO GOVERNATIVO - PROSPETTATA DEROGA AI PRINCIPÎ DESUMIBILI DA LEGGE DELLO STATO, CON VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA COMPETENZA CONCORRENTE DELLA PROVINCIA E DELLA NORMAZIONE DI DERIVAZIONE CONCORDATARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROVINCIA DI BOLZANO - SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE - NORME TRANSITORIE - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - PERSONALE INSEGNANTE - IMMISSIONE NEI RUOLI - RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEGLI ANNI DI SERVIZIO PREGRESSO - EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE NON STATALI A QUELLO SVOLTO NELLE SCUOLE STATALI - RICORSO GOVERNATIVO - PROSPETTATA DEROGA AI PRINCIPÎ DESUMIBILI DA LEGGE DELLO STATO, CON VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA COMPETENZA CONCORRENTE DELLA PROVINCIA E DELLA NORMAZIONE DI DERIVAZIONE CONCORDATARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Un regolamento ministeriale – pur ispirato alla logica del principio, asseritamente vigente nella legislazione statale, per il quale al servizio di insegnamento svolto presso scuole non statali non potrebbe riconoscersi il medesimo punteggio attribuito al servizio svolto presso le scuole statali – non è di per sé idoneo a fondare limiti alla potestà legislativa regionale o provinciale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, sollevata in riferimento all’articolo 9, numero 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, in quanto violerebbe detto principio.
Un regolamento ministeriale – pur ispirato alla logica del principio, asseritamente vigente nella legislazione statale, per il quale al servizio di insegnamento svolto presso scuole non statali non potrebbe riconoscersi il medesimo punteggio attribuito al servizio svolto presso le scuole statali – non è di per sé idoneo a fondare limiti alla potestà legislativa regionale o provinciale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, sollevata in riferimento all’articolo 9, numero 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, in quanto violerebbe detto principio.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
14/12/1998
n. 12
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte