Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/12/2002; Decisione del
02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Titolo
PROVINCIA DI BOLZANO - SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE - PERSONALE DOCENTE - LAUREATI NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI, PER SUPPLENZE ANNUALI, NEGLI ANNI SCOLASTICI 2002-2003 E 2003-2004 - RICORSO GOVERNATIVO - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROVINCIA DI BOLZANO - SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE - PERSONALE DOCENTE - LAUREATI NELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI, PER SUPPLENZE ANNUALI, NEGLI ANNI SCOLASTICI 2002-2003 E 2003-2004 - RICORSO GOVERNATIVO - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, come introdotto dall’art. 6, comma 2, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, nel consentire che ai laureati nella Facoltà di Scienze della formazione possano essere conferite supplenze non solo temporanee ma anche annuali, relativamente a due soli anni scolastici, accorda un beneficio solo temporaneo, non limitato ai laureati della Università di Bolzano e diretto a laureati non privi di un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale, sufficiente anche in ambito statale al conferimento di supplenze temporanee e quindi di per sé idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 9, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in relazione all’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
La norma di cui all’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, come introdotto dall’art. 6, comma 2, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, nel consentire che ai laureati nella Facoltà di Scienze della formazione possano essere conferite supplenze non solo temporanee ma anche annuali, relativamente a due soli anni scolastici, accorda un beneficio solo temporaneo, non limitato ai laureati della Università di Bolzano e diretto a laureati non privi di un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale, sufficiente anche in ambito statale al conferimento di supplenze temporanee e quindi di per sé idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 9, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in relazione all’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
14/12/1998
n. 12
art. 20
co.
legge provincia Bolzano
28/12/2001
n. 19
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 03/05/1999
n. 124
art. 2