Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/12/2002; Decisione del
02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Titolo
PARAMETRO DEL GIUDIZIO - RICORSI DELLA REGIONE VENETO E GOVERNATIVO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ, PER DIFETTO DI INDICAZIONE DI PARAMETRO PERTINENTE (NELLA SPECIE, DESUMIBILE DALLO STATUTO SPECIALE REGIONALE) - RIGETTO.
PARAMETRO DEL GIUDIZIO - RICORSI DELLA REGIONE VENETO E GOVERNATIVO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ, PER DIFETTO DI INDICAZIONE DI PARAMETRO PERTINENTE (NELLA SPECIE, DESUMIBILE DALLO STATUTO SPECIALE REGIONALE) - RIGETTO.
Testo
Nelle controversie tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale o Province autonome, le norme di rango costituzionale che definiscono le rispettive attribuzioni formano un sistema coerente ed unitario, con limiti di competenza rinvenibili, nel titolo V della parte seconda della Costituzione o negli statuti speciali, come l'altra faccia di una stessa medaglia e secondo parametri che possono essere fungibilmente evocati dall'uno o dall'altro angolo visuale. L'indicazione, peraltro, nell'impugnazione governativa, delle norme di attuazione dello statuto speciale, consente agevolmente, nel caso, di fare riferimento, quale parametro, ad una disposizione dello Statuto che attribuisce potestà legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali della legislazione dello Stato. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione di parametro pertinente deve pertanto essere rigettata.
Nelle controversie tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale o Province autonome, le norme di rango costituzionale che definiscono le rispettive attribuzioni formano un sistema coerente ed unitario, con limiti di competenza rinvenibili, nel titolo V della parte seconda della Costituzione o negli statuti speciali, come l'altra faccia di una stessa medaglia e secondo parametri che possono essere fungibilmente evocati dall'uno o dall'altro angolo visuale. L'indicazione, peraltro, nell'impugnazione governativa, delle norme di attuazione dello statuto speciale, consente agevolmente, nel caso, di fare riferimento, quale parametro, ad una disposizione dello Statuto che attribuisce potestà legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali della legislazione dello Stato. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione di parametro pertinente deve pertanto essere rigettata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte