Sentenza 533/2002 (ECLI:IT:COST:2002:533)
Massima numero 27497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
02/12/2002; Decisione del
02/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Titolo
PROVINCIA DI BOLZANO - FINANZA LOCALE - CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER USO IDROELETTRICO - SOVRACANONI ANNUI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA E NON AL FONDO COMUNE PER I CONSORZI DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO - CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MERITO NONCHÉ DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI INTERESSATI E DELLA RICORRENTE REGIONE VENETO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
PROVINCIA DI BOLZANO - FINANZA LOCALE - CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER USO IDROELETTRICO - SOVRACANONI ANNUI - VERSAMENTO ALLA PROVINCIA E NON AL FONDO COMUNE PER I CONSORZI DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO - CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MERITO NONCHÉ DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI INTERESSATI E DELLA RICORRENTE REGIONE VENETO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, in quanto dispone che i sovracanoni relativi a concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico siano versati alla Provincia contestualmente al versamento dei canoni demaniali. La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata all'utilizzazione dell'acqua pubblica – attiene, infatti, non già alla materia della utilizzazione delle acque – che sarebbe, ormai, di potestà esclusiva della Provincia – ma alla materia della finanza locale, sulla quale le Province autonome dispongono di potestà legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Tali limiti non sono venuti meno per effetto della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dovendo questa disciplina ormai essere attratta nelle materie della "armonizzazione dei bilanci pubblici" e del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", qualificate dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione come di potestà concorrente. La semplice previsione che detti sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede sia il principio della legislazione statale relativo alla destinazione del sovracanone a un fondo comune gestito dai consorzi dei Comuni per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione di opere idrauliche necessarie; sia l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediatamente, della Regione Veneto, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria.
– In tema di configurazione del sovracanone come prestazione patrimoniale, citate le sentenze n. 257/1982 e n. 132/1957.
– In tema di limite dei principi desumibili dalla legislazione statale in materie di potestà legislativa ripartita, menzionata la sentenza n. 282/2002.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, in quanto dispone che i sovracanoni relativi a concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico siano versati alla Provincia contestualmente al versamento dei canoni demaniali. La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata all'utilizzazione dell'acqua pubblica – attiene, infatti, non già alla materia della utilizzazione delle acque – che sarebbe, ormai, di potestà esclusiva della Provincia – ma alla materia della finanza locale, sulla quale le Province autonome dispongono di potestà legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Tali limiti non sono venuti meno per effetto della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dovendo questa disciplina ormai essere attratta nelle materie della "armonizzazione dei bilanci pubblici" e del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", qualificate dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione come di potestà concorrente. La semplice previsione che detti sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede sia il principio della legislazione statale relativo alla destinazione del sovracanone a un fondo comune gestito dai consorzi dei Comuni per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione di opere idrauliche necessarie; sia l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediatamente, della Regione Veneto, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria.
– In tema di configurazione del sovracanone come prestazione patrimoniale, citate le sentenze n. 257/1982 e n. 132/1957.
– In tema di limite dei principi desumibili dalla legislazione statale in materie di potestà legislativa ripartita, menzionata la sentenza n. 282/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
28/12/2001
n. 19
art. 44
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/1953
n. 959
art. 1