Ordinanza 535/2002 (ECLI:IT:COST:2002:535)
Massima numero 27440
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/12/2002; Decisione del
18/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Conflitto di attribuzione - Ricorso della regione lombardia nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Impugnazione di un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di cremona, che disapplica la legge regionale n. 18 del 2002 sul prelievo venatorio - Prospettata lesione della potestà legislativa esclusiva della regione in materia di caccia - Istanza della regione lombardia per la sospensiva dell’atto impugnato - Difetto di gravi ragioni per l’adozione del provvedimento richiesto - Rigetto.
Conflitto di attribuzione - Ricorso della regione lombardia nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Impugnazione di un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di cremona, che disapplica la legge regionale n. 18 del 2002 sul prelievo venatorio - Prospettata lesione della potestà legislativa esclusiva della regione in materia di caccia - Istanza della regione lombardia per la sospensiva dell’atto impugnato - Difetto di gravi ragioni per l’adozione del provvedimento richiesto - Rigetto.
Testo
Rigetto di istanza di sospensione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona 2 novembre 2002, in relazione alla quale è stato proposto dalla Regione Lombardia conflitto di attribuzione per aver disposto tale ordinanza - in violazione degli artt. 101, 134 e 117, commi primo, quarto e quinto della Costituzione - la disapplicazione della legge regionale n. 18 del 2002, ritenuta illegittima - sul presupposto della perdurante vigenza del divieto di prelievo venatorio, ricavabile dalla normativa nazionale e comunitaria -, in tal modo ledendo la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di caccia. Infatti il provvedimento impugnato, per sua natura, non può spiegare effetti diversi da quelli cui è preordinato, e cioè di diniego di convalida del sequestro preventivo di specie cacciabili (disposto dal pubblico ministero) e non è, pertanto, idoneo a produrre effetti pregiudizievoli a carico di alcuno.
Rigetto di istanza di sospensione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona 2 novembre 2002, in relazione alla quale è stato proposto dalla Regione Lombardia conflitto di attribuzione per aver disposto tale ordinanza - in violazione degli artt. 101, 134 e 117, commi primo, quarto e quinto della Costituzione - la disapplicazione della legge regionale n. 18 del 2002, ritenuta illegittima - sul presupposto della perdurante vigenza del divieto di prelievo venatorio, ricavabile dalla normativa nazionale e comunitaria -, in tal modo ledendo la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di caccia. Infatti il provvedimento impugnato, per sua natura, non può spiegare effetti diversi da quelli cui è preordinato, e cioè di diniego di convalida del sequestro preventivo di specie cacciabili (disposto dal pubblico ministero) e non è, pertanto, idoneo a produrre effetti pregiudizievoli a carico di alcuno.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza g.i.p. tribunale di Cremona
02/11/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40