Ordinanza 535/2002 (ECLI:IT:COST:2002:535)
Massima numero 27440
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  18/12/2002;  Decisione del  18/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Conflitto di attribuzione - Ricorso della regione lombardia nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Impugnazione di un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di cremona, che disapplica la legge regionale n. 18 del 2002 sul prelievo venatorio - Prospettata lesione della potestà legislativa esclusiva della regione in materia di caccia - Istanza della regione lombardia per la sospensiva dell’atto impugnato - Difetto di gravi ragioni per l’adozione del provvedimento richiesto - Rigetto.

Testo
Rigetto di istanza di sospensione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona 2 novembre 2002, in relazione alla quale è stato proposto dalla Regione Lombardia conflitto di attribuzione per aver disposto tale ordinanza - in violazione degli artt. 101, 134 e 117, commi primo, quarto e quinto della Costituzione - la disapplicazione della legge regionale n. 18 del 2002, ritenuta illegittima - sul presupposto della perdurante vigenza del divieto di prelievo venatorio, ricavabile dalla normativa nazionale e comunitaria -, in tal modo ledendo la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di caccia. Infatti il provvedimento impugnato, per sua natura, non può spiegare effetti diversi da quelli cui è preordinato, e cioè di diniego di convalida del sequestro preventivo di specie cacciabili (disposto dal pubblico ministero) e non è, pertanto, idoneo a produrre effetti pregiudizievoli a carico di alcuno.

Atti oggetto del giudizio

ordinanza g.i.p. tribunale di Cremona  02/11/2002  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40