Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Lazio - Possibile rilascio del titolo abilitativo in sanatoria - Condizioni - Pagamento, per oblazione, del doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 22, comma 2, lett. b), della legge reg. Lazio n. 15 del 2008, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020. La disposizione censurata dal TAR Lazio - applicabile al caso di specie, in base al prinicipio tempus regit actum - subordina il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, per taluni interventi edilizi, al pagamento, per oblazione, di un importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere. In tal modo, essa equipara in modo ingiustificato il costo della sanatoria per l'opera sanabile eseguita in parziale difformità dal titolo posseduto, con il costo fissato per la medesima opera non sanabile, ma non tecnicamente rimovibile (art. 18, comma 3, della legge reg. Lazio n. 15 del 2008). L'identità tra le conseguenze pecuniarie poste a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo posseduto, ma doppiamente rispettose della disciplina urbanistico-edilizia (sia al momento dell'abuso che al momento della sanatoria), e come tali sanabili ("abuso formale"), e quelle poste a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo, non sanabili per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia ("abuso sostanziale"), ma di cui non sia praticabile la demolizione, non risulta sorretta da alcuna ragione e dà luogo alla violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata omologazione di situazioni differenti. Inoltre, la previsione censurata si mostra irragionevole anche perché dà vita a un regime sanzionatorio irragionevolmente più favorevole per le più gravi ipotesi delle res sostanzialmente illegittime, e solo tollerate dall'ordinamento per impraticabilità dell'abbattimento, rispetto a quelle meno gravi delle res prive di danno urbanistico con deficit di titolo regolarizzabile, evidenziando la complessiva distonia con il principio di gradualità del loro trattamento. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale non deriva alcun "vuoto" di disciplina atteso che, per la determinazione dell'oblazione relativa ai titoli in sanatoria rilasciati anteriormente alla entrata in vigore della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, potrà applicarsi il criterio previsto dalla legislazione statale che, cedevole rispetto alla legislazione regionale (art. 2, comma 3, t.u. edilizia), riespande la sua operatività al venir meno della norma costituzionalmente illegittima. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44239; mass. 44241; S. 113/2019 - mass. 41186; S. 2/2019 - mass. 40268; S. 274/2016 - mass. 39190; S. 144/2005 - mass. 29317; S. 5/2000 - mass. 25117).