Sentenza 536/2002 (ECLI:IT:COST:2002:536)
Massima numero 27450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
18/12/2002; Decisione del
18/12/2002
Deposito del 20/12/2002; Pubblicazione in G. U. 27/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27449
Titolo
Regione Sardegna - Protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia - Estensione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Carenza di ragioni che giustifichino la deroga così attuata, in contrasto con le esigenze di tutela uniforme dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Regione Sardegna - Protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia - Estensione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Carenza di ragioni che giustifichino la deroga così attuata, in contrasto con le esigenze di tutela uniforme dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, la quale, procrastinando la chiusura della stagione venatoria, nel territorio sardo, oltre il termine del 31 gennaio, ha derogato senza giustificazione alcuna al precetto - che ha fissato l'anzidetto termine - della legge statale n. 157 del 1992, con ciò recando lesione ai limiti stabiliti per l'esercizio della potestà legislativa dallo statuto della Regione Sardegna, dal momento che la legge dello Stato - inserita in un contesto normativo comunitario e internazionale - risponde all'esigenza di una tutela uniforme dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), il cui rispetto deve essere perciò assicurato nell'intero territorio nazionale e, dunque, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.
- In tema di tutela dell'ambiente, richiamo alle sentenze n. 356/1994 e n. 67/1992.
- In relazione a deroghe, consentite, al regime di protezione della fauna selvatica, richiamo alla sentenza n. 168/1999.
- In tema di interesse alla conservazione del patrimonio faunistico, vengono citate le sentenze n. 1002/1988, n. 35/1995, n. 169/1999.
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, la quale, procrastinando la chiusura della stagione venatoria, nel territorio sardo, oltre il termine del 31 gennaio, ha derogato senza giustificazione alcuna al precetto - che ha fissato l'anzidetto termine - della legge statale n. 157 del 1992, con ciò recando lesione ai limiti stabiliti per l'esercizio della potestà legislativa dallo statuto della Regione Sardegna, dal momento che la legge dello Stato - inserita in un contesto normativo comunitario e internazionale - risponde all'esigenza di una tutela uniforme dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), il cui rispetto deve essere perciò assicurato nell'intero territorio nazionale e, dunque, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.
- In tema di tutela dell'ambiente, richiamo alle sentenze n. 356/1994 e n. 67/1992.
- In relazione a deroghe, consentite, al regime di protezione della fauna selvatica, richiamo alla sentenza n. 168/1999.
- In tema di interesse alla conservazione del patrimonio faunistico, vengono citate le sentenze n. 1002/1988, n. 35/1995, n. 169/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
07/02/2002
n. 5
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18