Ordinanza 1/2003 (ECLI:IT:COST:2003:1)
Massima numero 27498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, per la maggiore afflittività della sanzione rispetto al trattamento previsto per la ipotesi indicata all’art. 128 del codice della strada, e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, per la maggiore afflittività della sanzione rispetto al trattamento previsto per la ipotesi indicata all’art. 128 del codice della strada, e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, mentre nei confronti di chi conduce un veicolo senza aver conseguito la patente di guida è prevista solo una sanzione pecuniaria, inferiore nella misura a quella prevista dalla norma censurata. Infatti non sono comparabili condotte diverse, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o stabilire la quantificazione delle sanzioni.
- V. sulla medesima questione, citata ordinanza n. 136/2002.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di sanzioni penali e amministrative, v. citata ordinanza n. 33/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, mentre nei confronti di chi conduce un veicolo senza aver conseguito la patente di guida è prevista solo una sanzione pecuniaria, inferiore nella misura a quella prevista dalla norma censurata. Infatti non sono comparabili condotte diverse, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o stabilire la quantificazione delle sanzioni.
- V. sulla medesima questione, citata ordinanza n. 136/2002.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di sanzioni penali e amministrative, v. citata ordinanza n. 33/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte