Ordinanza 1/2003 (ECLI:IT:COST:2003:1)
Massima numero 27499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  13/01/2003;  Decisione del  13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:  27498  27500


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Restituzione del veicolo soltanto dopo il rigetto dell’opposizione e spese di custodia - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il principio di tassatività della sanzione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui impedisce al giudice di disporrre la restituzione del veicolo sottoposto a fermo se non dopo il rigetto dell'opposizione e nella parte in cui non si prevede l'obbligo di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia del veicolo. Infatti risulta dalla ordinanza di rimessione che il giudice 'a quo' ha già provveduto alla restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, e che nessun giudizio è stato instaurato in ordine alle spese di custodia.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 2  co. 

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte