Ordinanza 1/2003 (ECLI:IT:COST:2003:1)
Massima numero 27500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Difetto di motivazione della questione proposta - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Difetto di motivazione della questione proposta - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, laddove è prevista solo una sanzione pecuniaria per chi conduce un veicolo essendo privo di patente di guida. Infatti l'ordinanza di rimessione è priva di una idonea descrizione degli elementi essenziali del giudizio 'a quo', nonché della dovuta motivazione in ordine alla rilevanza della questione ed ai parametri costituzionali, che risultano solo apoditticamente invocati.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze mancanti di elementi essenziali, v. citate ordinanze n. 280/2002, n. 205/2002, n. 43/2002 e n. 43/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, laddove è prevista solo una sanzione pecuniaria per chi conduce un veicolo essendo privo di patente di guida. Infatti l'ordinanza di rimessione è priva di una idonea descrizione degli elementi essenziali del giudizio 'a quo', nonché della dovuta motivazione in ordine alla rilevanza della questione ed ai parametri costituzionali, che risultano solo apoditticamente invocati.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze mancanti di elementi essenziali, v. citate ordinanze n. 280/2002, n. 205/2002, n. 43/2002 e n. 43/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte