Ordinanza 2/2003 (ECLI:IT:COST:2003:2)
Massima numero 27501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti pubblici - Enti di previdenza - Dismissione del patrimonio immobiliare - Diritto di prelazione dei conduttori delle unità immobiliari - Esclusione della possibilità di permanere nell’immobile, prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza - Possibilità di ricorso agli ordinari rimedi risarcitori - Manifesta inammissibilità della questione.
Enti pubblici - Enti di previdenza - Dismissione del patrimonio immobiliare - Diritto di prelazione dei conduttori delle unità immobiliari - Esclusione della possibilità di permanere nell’immobile, prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza - Possibilità di ricorso agli ordinari rimedi risarcitori - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in favore del conduttore che abbia esercitato la prelazione per l'acquisto dell'immobile locato, la proroga del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura di vendita, in tal modo consentendo all'ente pubblico proprietario dell'immobile di ottenerne il rilascio per finita locazione. Infatti a) la situazione giuridica vantata dal conduttore può trovare tutela negli ordinari rimedi risarcitori, b) è rimessa alla discrezionalità del legislatore una tutela diversa da quella risarcitoria già esistente, c) è comunque carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo'.
- Per la correzione di errore materiale, vedi ordinanza n. 90/2003, che sostituisce, nel penultimo capoverso del "Considerato" dell'ordinanza n. 2, la parola «locatore» con la parola «locatario».
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in favore del conduttore che abbia esercitato la prelazione per l'acquisto dell'immobile locato, la proroga del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura di vendita, in tal modo consentendo all'ente pubblico proprietario dell'immobile di ottenerne il rilascio per finita locazione. Infatti a) la situazione giuridica vantata dal conduttore può trovare tutela negli ordinari rimedi risarcitori, b) è rimessa alla discrezionalità del legislatore una tutela diversa da quella risarcitoria già esistente, c) è comunque carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo'.
- Per la correzione di errore materiale, vedi ordinanza n. 90/2003, che sostituisce, nel penultimo capoverso del "Considerato" dell'ordinanza n. 2, la parola «locatore» con la parola «locatario».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/02/1996
n. 104
art. 6
co. 5
decreto legislativo
16/02/1996
n. 104
art. 6
co. 6
decreto-legge
25/09/2001
n. 351
art. 3
co.
legge
23/11/2001
n. 410
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
co. 2
Altri parametri e norme interposte