Ordinanza 4/2003 (ECLI:IT:COST:2003:4)
Massima numero 27507
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un senatore - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato del giudice per le indagini preliminari del tribunale di perugia - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un senatore - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato del giudice per le indagini preliminari del tribunale di perugia - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001, con la quale quest'ultimo ha dichiarato insindacabili le opinioni rese da un proprio componente, che, in quanto asseritamente diffamatorie, sono oggetto di procedimento penale. Esiste, infatti, materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, dal momento che, nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
- Per l'esercizio del potere delle Assemblee parlamentari ai sensi dell'art. 68 Cost., richiamo alla sentenza n. 1150/1988 e alle ordinanze n. 363 e 379/2002.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001, con la quale quest'ultimo ha dichiarato insindacabili le opinioni rese da un proprio componente, che, in quanto asseritamente diffamatorie, sono oggetto di procedimento penale. Esiste, infatti, materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, dal momento che, nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
- Per l'esercizio del potere delle Assemblee parlamentari ai sensi dell'art. 68 Cost., richiamo alla sentenza n. 1150/1988 e alle ordinanze n. 363 e 379/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/01/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3