Ordinanza 5/2003 (ECLI:IT:COST:2003:5)
Massima numero 27508
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale a suo carico per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte d’appello di brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale a suo carico per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso della corte d’appello di brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 18 giugno 1998, con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata e continuata. Esiste, infatti, la materia del conflitto costituzionale tra poteri e ricorrono i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo richiesti per l'ammissibilità del ricorso, poiché: a) la Corte d'appello e la Camera dei deputati sono legittimate, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) ed è denunciata inoltre dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, ad opera della suindicata deliberazione parlamentare.
- In ordine alla legittimazione dell'autorità giudiziaria, richiamo alla ordinanza n. 379/2002, e a quella della Assemblea parlamentare, alla ordinanza n. 414/2002.
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 18 giugno 1998, con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata e continuata. Esiste, infatti, la materia del conflitto costituzionale tra poteri e ricorrono i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo richiesti per l'ammissibilità del ricorso, poiché: a) la Corte d'appello e la Camera dei deputati sono legittimate, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) ed è denunciata inoltre dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, ad opera della suindicata deliberazione parlamentare.
- In ordine alla legittimazione dell'autorità giudiziaria, richiamo alla ordinanza n. 379/2002, e a quella della Assemblea parlamentare, alla ordinanza n. 414/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
18/06/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26