Ordinanza 9/2003 (ECLI:IT:COST:2003:9)
Massima numero 27505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione dei principî di buon andamento e di precostituzione del giudice - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione dei principî di buon andamento e di precostituzione del giudice - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. Infatti, la questione, che verte sull'enunciato normativo frutto della precedente sentenza di accoglimento n. 186 del 1992, è diretta a ripristinare la norma nella sua formulazione originaria e, dunque, a censurare una decisione di accoglimento della Corte.
- La medesima questione, sollevata in altri procedimenti dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le, citate, ordinanze n. 58/2002 e n. 108/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. Infatti, la questione, che verte sull'enunciato normativo frutto della precedente sentenza di accoglimento n. 186 del 1992, è diretta a ripristinare la norma nella sua formulazione originaria e, dunque, a censurare una decisione di accoglimento della Corte.
- La medesima questione, sollevata in altri procedimenti dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le, citate, ordinanze n. 58/2002 e n. 108/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte