Ordinanza 12/2003 (ECLI:IT:COST:2003:12)
Massima numero 27514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/01/2003; Decisione del
13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni alle parti - Irreperibilità agli indirizzi conosciuti o mancata notifica - Esclusione di ricerche anagrafiche e di raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni alle parti - Irreperibilità agli indirizzi conosciuti o mancata notifica - Esclusione di ricerche anagrafiche e di raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, con riguardo alle comunicazioni e notificazioni da farsi alle parti del processo tributario, che, in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari. Infatti la questione sollevata è del tutto priva di rilevanza, in quanto non risultava dal piego raccomandato restituito la ragione della mancata consegna al destinatario nel domicilio eletto, sicché il giudice era tenuto a disporre che la comunicazione della fissazione dell'udienza fosse rinnovata secondo il principio emergente (artt. 161 e 291) dal codice di procedura civile, prima di valutare se la fattispecie fosse disciplinata dalla norma censurata.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, con riguardo alle comunicazioni e notificazioni da farsi alle parti del processo tributario, che, in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari. Infatti la questione sollevata è del tutto priva di rilevanza, in quanto non risultava dal piego raccomandato restituito la ragione della mancata consegna al destinatario nel domicilio eletto, sicché il giudice era tenuto a disporre che la comunicazione della fissazione dell'udienza fosse rinnovata secondo il principio emergente (artt. 161 e 291) dal codice di procedura civile, prima di valutare se la fattispecie fosse disciplinata dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte