Ordinanza 12/2003 (ECLI:IT:COST:2003:12)
Massima numero 27514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/01/2003;  Decisione del  13/01/2003
Deposito del 15/01/2003; Pubblicazione in G. U. 22/01/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni alle parti - Irreperibilità agli indirizzi conosciuti o mancata notifica - Esclusione di ricerche anagrafiche e di raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, con riguardo alle comunicazioni e notificazioni da farsi alle parti del processo tributario, che, in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari. Infatti la questione sollevata è del tutto priva di rilevanza, in quanto non risultava dal piego raccomandato restituito la ragione della mancata consegna al destinatario nel domicilio eletto, sicché il giudice era tenuto a disporre che la comunicazione della fissazione dell'udienza fosse rinnovata secondo il principio emergente (artt. 161 e 291) dal codice di procedura civile, prima di valutare se la fattispecie fosse disciplinata dalla norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte