Sentenza 13/2003 (ECLI:IT:COST:2003:13)
Massima numero 27510
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27509
Titolo
Regione veneto - Accordi con stato estero - Lettera di intenti, sottoscritta a venezia dal presidente della regione, per la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la regione veneto e la repubblica argentina - Mancanza della preventiva intesa o dell’assenso del governo - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Accoglimento - Annullamento dell’atto impugnato.
Regione veneto - Accordi con stato estero - Lettera di intenti, sottoscritta a venezia dal presidente della regione, per la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la regione veneto e la repubblica argentina - Mancanza della preventiva intesa o dell’assenso del governo - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Accoglimento - Annullamento dell’atto impugnato.
Testo
Non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la "lettera di intenti" sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1998 dal Presidente della Regione e dal Ministro degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina e, di conseguenza, la stessa lettera di intenti va annullata; la mancanza della preventiva intesa o dell'assenso del Governo a tale stipulazione - onde verificarne la compatibilità con gli indirizzi di politica estera - risulta infatti lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla "lettera" stessa alla sfera di attribuzioni regionali.
- Sulla previa intesa o sull'assenso del Governo per la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri, v. richiamo alle sentenze n. 204 e 290/1993, n. 212/1994, n. 332/1998.
Non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la "lettera di intenti" sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1998 dal Presidente della Regione e dal Ministro degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina e, di conseguenza, la stessa lettera di intenti va annullata; la mancanza della preventiva intesa o dell'assenso del Governo a tale stipulazione - onde verificarne la compatibilità con gli indirizzi di politica estera - risulta infatti lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla "lettera" stessa alla sfera di attribuzioni regionali.
- Sulla previa intesa o sull'assenso del Governo per la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri, v. richiamo alle sentenze n. 204 e 290/1993, n. 212/1994, n. 332/1998.
Atti oggetto del giudizio
lettera di intenti (tra Regione Veneto e Repubblica Argentina)
31/03/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4