Ordinanza 14/2003 (ECLI:IT:COST:2003:14)
Massima numero 27517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Titolo
Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello stato - Presentazione di dichiarazione di nulla-osta al matrimonio rilasciata dall’autorità competente del paese di origine - Mancanza di corrispondenza tra la questione proposta e la motivazione - Manifesta inammissibilità.
Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello stato - Presentazione di dichiarazione di nulla-osta al matrimonio rilasciata dall’autorità competente del paese di origine - Mancanza di corrispondenza tra la questione proposta e la motivazione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto, inciderebbe sulla libertà di contrarre matrimonio. Infatti non vi è corrispondenza tra la questione come proposta e la motivazione addotta, in quanto il remittente, per consentire allo straniero il matrimonio anche nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, postula che sia espunta dall'ordinamento l'intera disposizione concernente il nulla-osta, documento questo che nella maggior parte dei casi non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto, inciderebbe sulla libertà di contrarre matrimonio. Infatti non vi è corrispondenza tra la questione come proposta e la motivazione addotta, in quanto il remittente, per consentire allo straniero il matrimonio anche nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, postula che sia espunta dall'ordinamento l'intera disposizione concernente il nulla-osta, documento questo che nella maggior parte dei casi non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 116
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte