Ordinanza 14/2003 (ECLI:IT:COST:2003:14)
Massima numero 27518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Titolo
Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello stato - Carenza del nulla-osta dell’autorità straniera competente - Esclusione della possibilità di presentare una documentazione equipollente attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio - Assunto contrasto con il diritto fondamentale a contrarre matrimonio - Omessa verifica di una diversa interpretazione della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Matrimonio - Matrimonio dello straniero nello stato - Carenza del nulla-osta dell’autorità straniera competente - Esclusione della possibilità di presentare una documentazione equipollente attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio - Assunto contrasto con il diritto fondamentale a contrarre matrimonio - Omessa verifica di una diversa interpretazione della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che lo straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l'ordine pubblico. Infatti il remittente a) ha erroneamente valutato l'ambito dei provvedimenti adottabili all'esito del procedimento ex art. 98, secondo comma, cod. civ., escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni; b) ha considerato isolatamente la norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i sui effetti siano contrari all'ordine pubblico.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che lo straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l'ordine pubblico. Infatti il remittente a) ha erroneamente valutato l'ambito dei provvedimenti adottabili all'esito del procedimento ex art. 98, secondo comma, cod. civ., escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni; b) ha considerato isolatamente la norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i sui effetti siano contrari all'ordine pubblico.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 116
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte