Ordinanza 16/2003 (ECLI:IT:COST:2003:16)
Massima numero 27525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione, in via amministrativa - Accompagnamento coattivo alla frontiera - Controllo dell’autorità giudiziaria e convalida entro le quarantotto ore successive all’adozione del provvedimento - Mancata previsione - Prospettata incidenza sulla libertà personale dell’espulso - Sopravvenute modificazioni legislative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Straniero - Espulsione, in via amministrativa - Accompagnamento coattivo alla frontiera - Controllo dell’autorità giudiziaria e convalida entro le quarantotto ore successive all’adozione del provvedimento - Mancata previsione - Prospettata incidenza sulla libertà personale dell’espulso - Sopravvenute modificazioni legislative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero, che dispone l'accompagnamento coattivo alla frontiera, non debba essere sottoposto al controllo della autorità giudiziaria entro le 48 ore dalla sua adozione e nella parte in cui non ne prevede la convalida entro le 48 ore successive. Successivamente alle ordinanze di rimessione, sono infatti sopravvenute modificazioni legislative che hanno interessato non solo le specifiche disposizioni censurate ma l'intero quadro normativo di riferimento, sicché si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni.
Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero, che dispone l'accompagnamento coattivo alla frontiera, non debba essere sottoposto al controllo della autorità giudiziaria entro le 48 ore dalla sua adozione e nella parte in cui non ne prevede la convalida entro le 48 ore successive. Successivamente alle ordinanze di rimessione, sono infatti sopravvenute modificazioni legislative che hanno interessato non solo le specifiche disposizioni censurate ma l'intero quadro normativo di riferimento, sicché si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 6
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte