Ordinanza 17/2003 (ECLI:IT:COST:2003:17)
Massima numero 27526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  16/01/2003;  Decisione del  16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione, in via amministrativa - Trattenimento presso centri di permanenza temporanea, per indisponibilità di mezzo di trasporto idoneo all’immediata esecuzione del provvedimento - Prospettato contrasto con la libertà personale - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Infatti, l'omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

- La questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta inammissibilità. Rinvio ad ordinanze n. 402/2002, n. 188/2002 e n. 181/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte