Ordinanza 18/2003 (ECLI:IT:COST:2003:18)
Massima numero 27527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notaio - Sanzioni disciplinari - Misura - Irrisorietà, per mancato adeguamento - Prospettata violazione dei principî di ragionevolezza e adeguatezza delle sanzioni, di eguaglianza e del buon andamento di funzioni pubbliche - Richiesta di intervento additivo incidente sulle scelte discrezionali del legislatore - Manifesta infondatezza.
Notaio - Sanzioni disciplinari - Misura - Irrisorietà, per mancato adeguamento - Prospettata violazione dei principî di ragionevolezza e adeguatezza delle sanzioni, di eguaglianza e del buon andamento di funzioni pubbliche - Richiesta di intervento additivo incidente sulle scelte discrezionali del legislatore - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui determinano, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. Infatti, come già affermato per analoghe questioni, non è dato alla Corte costituzionale modificare la misura, ancorché irrisoria, delle sanzioni pecuniarie sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle scelte discrezionali sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all'entità delle rispettive sanzioni.
- V. ordinanze citate n. 44/1995, n. 274/2002 e n. 279/2002.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui determinano, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. Infatti, come già affermato per analoghe questioni, non è dato alla Corte costituzionale modificare la misura, ancorché irrisoria, delle sanzioni pecuniarie sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle scelte discrezionali sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all'entità delle rispettive sanzioni.
- V. ordinanze citate n. 44/1995, n. 274/2002 e n. 279/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 137
co.
legge
16/02/1913
n. 89
art. 151
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte