Ordinanza 19/2003 (ECLI:IT:COST:2003:19)
Massima numero 27519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Testimonianza - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell’imputato, e non anche dell’imputato in procedimento connesso o collegato - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento - Mancata verifica di una interpretazione diversa, conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Testimonianza - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell’imputato, e non anche dell’imputato in procedimento connesso o collegato - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento - Mancata verifica di una interpretazione diversa, conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui limita la facoltà di astenersi dal deporre ai prossimi congiunti dell'imputato e non prevede la medesima facoltà in capo ai prossimi congiunti dell'imputato in procedimento connesso o collegato. Infatti il giudice 'a quo', nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non prende in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della 'ratio' che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione.
- Sul principio ripetutamente affermato che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta, v. citate sentenza n. 202/1999; ordinanze n. 116/2002, n. 233/2000, n. 27/2000, n. 13/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui limita la facoltà di astenersi dal deporre ai prossimi congiunti dell'imputato e non prevede la medesima facoltà in capo ai prossimi congiunti dell'imputato in procedimento connesso o collegato. Infatti il giudice 'a quo', nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non prende in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della 'ratio' che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione.
- Sul principio ripetutamente affermato che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta, v. citate sentenza n. 202/1999; ordinanze n. 116/2002, n. 233/2000, n. 27/2000, n. 13/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 199
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte