Ordinanza 20/2003 (ECLI:IT:COST:2003:20)
Massima numero 27522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2003;  Decisione del  16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
REGIONE PUGLIA - PERSONALE DIPENDENTE - COPERTURA DI POSTI VACANTI NEL RUOLO REGIONALE - CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO - SOPRAVVENUTA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ, NEL SENSO RICHIESTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui l'amministrazione regionale, in sede di prima copertura delle vacanze di organico, riserva il 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno. Infatti successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la questione è stata dichiarata fondata con la sentenza n. 373 del 2002, sicché si impone una nuova valutazione sulla rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/02/1997  n. 7  art. 32  co. 1

legge della Regione Puglia  09/05/1984  n. 26  art. 39  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte