Ordinanza 21/2003 (ECLI:IT:COST:2003:21)
Massima numero 27523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - “PROCEDIMENTO MONITORIO” (OVVERO PROCEDIMENTO PER DECRETO) - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE E CARENTE INDICAZIONE DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
PROCESSO PENALE - “PROCEDIMENTO MONITORIO” (OVVERO PROCEDIMENTO PER DECRETO) - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE E CARENTE INDICAZIONE DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento monitorio (verosimilmente degli artt. 459 - 464 cod. proc. pen.), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, in quanto il contraddittorio nella formazione della prova viene ad instaurarsi solo dopo una pronuncia di condanna. Infatti l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l'oggetto ed i termini della controversia e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e per altro verso, censura l'intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento monitorio (verosimilmente degli artt. 459 - 464 cod. proc. pen.), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, in quanto il contraddittorio nella formazione della prova viene ad instaurarsi solo dopo una pronuncia di condanna. Infatti l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l'oggetto ed i termini della controversia e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e per altro verso, censura l'intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co.
codice di procedura penale
n.
art. 460
co.
codice di procedura penale
n.
art. 461
co.
codice di procedura penale
n.
art. 462
co.
codice di procedura penale
n.
art. 463
co.
codice di procedura penale
n.
art. 464
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte