Ordinanza 22/2003 (ECLI:IT:COST:2003:22)
Massima numero 27539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 30/01/2003; Pubblicazione in G. U. 05/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Trattamenti previdenziali obbligatori - Contributo di solidarietà a carico di pensioni di importo superiore al massimale annuo previsto (dalla legge n. 335 del 1995) - Allegata violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza, in relazione alla capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Trattamenti previdenziali obbligatori - Contributo di solidarietà a carico di pensioni di importo superiore al massimale annuo previsto (dalla legge n. 335 del 1995) - Allegata violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza, in relazione alla capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui prevede un contributo di solidarietà solo a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino il massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo di solidarietà, come emerge dagli atti parlamentari relativi alla sua istituzione, è volto a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato; ed infatti, viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo; non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico, costituisce una prestazione patrimoniale imposta per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, in quanto riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto. La norma denunciata sfugge, altresì, alla censura di irragionevolezza sul presupposto che si tratti di un contributo di natura tributaria, in quanto la scelta discrezionale del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale.
- Sulla natura giuridica del contributo di solidarietà alla previdenza pubblica v. sentenze n. 421/1995 e n. 178/2000 nonché il richiamo, ritenuto inconferente, alla sentenza n. 119/1981.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui prevede un contributo di solidarietà solo a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino il massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo di solidarietà, come emerge dagli atti parlamentari relativi alla sua istituzione, è volto a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato; ed infatti, viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo; non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico, costituisce una prestazione patrimoniale imposta per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, in quanto riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto. La norma denunciata sfugge, altresì, alla censura di irragionevolezza sul presupposto che si tratti di un contributo di natura tributaria, in quanto la scelta discrezionale del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale.
- Sulla natura giuridica del contributo di solidarietà alla previdenza pubblica v. sentenze n. 421/1995 e n. 178/2000 nonché il richiamo, ritenuto inconferente, alla sentenza n. 119/1981.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1999
n. 488
art. 37
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte