Sentenza 25/2003 (ECLI:IT:COST:2003:25)
Massima numero 27540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Alimenti e bevande - Bevande analcoliche - Violazione delle norme sulla composizione delle bevande - Sistema sanzionatorio - Aumento dei limiti delle sanzioni previste (dall’art. 358 del r.d. n. 1265 del 1934) - Ritenuta estensione di una previsione sanzionatoria destinata alle sole violazioni di norme di derivazione comunitaria e non anche di norme nazionali - Prospettato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Alimenti e bevande - Bevande analcoliche - Violazione delle norme sulla composizione delle bevande - Sistema sanzionatorio - Aumento dei limiti delle sanzioni previste (dall’art. 358 del r.d. n. 1265 del 1934) - Ritenuta estensione di una previsione sanzionatoria destinata alle sole violazioni di norme di derivazione comunitaria e non anche di norme nazionali - Prospettato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Testo
Il decreto legislativo n. 196 del 1999 (attuativo di direttiva comunitaria relativa a problemi di polizia sanitaria), nell’aumentare l’entità delle sanzioni, previste dall’ art. 358 del r.d. n. 1265 del 1934, concernenti la violazione delle norme sulla composizione delle bevande analcoliche è conforme sia alle finalità della legge delega (art. 8 della legge n. 128 del 1998) di addivenire ad un sistema sanzionatorio complessivo in cui le norme interne e le norme comunitarie si integrino in maniera piena nell’ordinamento nazionale sia al vincolo posto nei criteri e principi direttivi di “evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare”; ciò che esclude la richiesta possibilità di scindere il trattamento sanzionatorio concernente le bevande analcoliche a seconda dell’origine comunitaria o nazionale dell’infrazione. Peraltro, la visione unitaria del sistema delle sanzioni interne risponde ad esigenze di chiarezza e pronta conoscibilità delle conseguenze che le violazioni delle norme sulla composizione delle bevande comportano non senza dire che, in materia, la normativa interna ha, autonomamente, introdotto un regime di maggiore garanzia per la salute pubblica e per i consumatori fissando la percentuale minima di succo che consente l’uso dei coloranti nella preparazione delle bevande analcoliche con denominazione di fantasia, previsione, questa, complementare ad altra di derivazione comunitaria, che non stabilisce limite alcuno. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.1996, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
Il decreto legislativo n. 196 del 1999 (attuativo di direttiva comunitaria relativa a problemi di polizia sanitaria), nell’aumentare l’entità delle sanzioni, previste dall’ art. 358 del r.d. n. 1265 del 1934, concernenti la violazione delle norme sulla composizione delle bevande analcoliche è conforme sia alle finalità della legge delega (art. 8 della legge n. 128 del 1998) di addivenire ad un sistema sanzionatorio complessivo in cui le norme interne e le norme comunitarie si integrino in maniera piena nell’ordinamento nazionale sia al vincolo posto nei criteri e principi direttivi di “evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare”; ciò che esclude la richiesta possibilità di scindere il trattamento sanzionatorio concernente le bevande analcoliche a seconda dell’origine comunitaria o nazionale dell’infrazione. Peraltro, la visione unitaria del sistema delle sanzioni interne risponde ad esigenze di chiarezza e pronta conoscibilità delle conseguenze che le violazioni delle norme sulla composizione delle bevande comportano non senza dire che, in materia, la normativa interna ha, autonomamente, introdotto un regime di maggiore garanzia per la salute pubblica e per i consumatori fissando la percentuale minima di succo che consente l’uso dei coloranti nella preparazione delle bevande analcoliche con denominazione di fantasia, previsione, questa, complementare ad altra di derivazione comunitaria, che non stabilisce limite alcuno. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.1996, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/05/1999
n. 196
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 24/04/1998
n. 128
art. 8