Sentenza 26/2003 (ECLI:IT:COST:2003:26)
Massima numero 27543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Titolo
Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Annotazione sulla copia del contratto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo dei trasportatori e dell’autorizzazione al trasporto - Interpretazione autentica della norma - Non essenzialità (rilevante solo in caso di scelta) della forma scritta, ai fini della validità del contratto - Prospettata indebita interpretazione con efficacia retroattiva, incidente sul principio di certezza dei rapporti giuridici e interferente nell’attività giurisdizionale in corso - Non fondatezza della questione.
Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Annotazione sulla copia del contratto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo dei trasportatori e dell’autorizzazione al trasporto - Interpretazione autentica della norma - Non essenzialità (rilevante solo in caso di scelta) della forma scritta, ai fini della validità del contratto - Prospettata indebita interpretazione con efficacia retroattiva, incidente sul principio di certezza dei rapporti giuridici e interferente nell’attività giurisdizionale in corso - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 3 del decreto-legge 9 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) secondo cui, ai fini della validità del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, la forma scritta non è essenziale, costituisce una delle opzioni possibili della norma interpretata di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 che, contrariamente a quanto affermato dai giudici rimettenti, non ha affatto un significato univoco nella giurisprudenza di merito e di legittimità poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto 'de quo' se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma e di alcuni dati) rispetto al fine perseguito (repressione dell’abusivismo). Il legislatore ha, quindi, voluto precisare, con effetti retroattivi, il significato della norma al fine di vincolare il significato ad essa ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario senza con ciò interferire nei giudizi in corso e senza incidere indebitamente sulla certezza dei rapporti giuridici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto–legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».
La norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 3 del decreto-legge 9 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) secondo cui, ai fini della validità del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, la forma scritta non è essenziale, costituisce una delle opzioni possibili della norma interpretata di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 che, contrariamente a quanto affermato dai giudici rimettenti, non ha affatto un significato univoco nella giurisprudenza di merito e di legittimità poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto 'de quo' se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma e di alcuni dati) rispetto al fine perseguito (repressione dell’abusivismo). Il legislatore ha, quindi, voluto precisare, con effetti retroattivi, il significato della norma al fine di vincolare il significato ad essa ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario senza con ciò interferire nei giudizi in corso e senza incidere indebitamente sulla certezza dei rapporti giuridici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto–legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/07/2001
n. 256
art. 3
co.
legge
20/08/2001
n. 334
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte