Sentenza 27/2003 (ECLI:IT:COST:2003:27)
Massima numero 27530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Titolo
Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Eccepita carenza di motivazione - Insussistenza.
Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Eccepita carenza di motivazione - Insussistenza.
Testo
Non sussiste la eccepita carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché i richiami ai presupposti di fatto ed all'oggetto della controversia, benché sintetici, sono tuttavia sufficienti a dimostrare l'influenza diretta che il giudizio di costituzionalità ha nel giudizio 'a quo'; parimenti non ha fondamento l'eccezione di carenza di motivazione circa la non manifesta infondatezza, poiché le disposizioni della legge regionale non sono censurate 'in toto' ma solo nella parte concernente gli obblighi di chiusura degli esercizi farmaceutici.
Non sussiste la eccepita carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché i richiami ai presupposti di fatto ed all'oggetto della controversia, benché sintetici, sono tuttavia sufficienti a dimostrare l'influenza diretta che il giudizio di costituzionalità ha nel giudizio 'a quo'; parimenti non ha fondamento l'eccezione di carenza di motivazione circa la non manifesta infondatezza, poiché le disposizioni della legge regionale non sono censurate 'in toto' ma solo nella parte concernente gli obblighi di chiusura degli esercizi farmaceutici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte