Sentenza 27/2003 (ECLI:IT:COST:2003:27)
Massima numero 27532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Titolo
Regione lombardia - Farmacia - Orari, chiusura infrasettimanale e festiva, turni e ferie - Prospettata restrizione dell’accesso degli utenti al servizio farmaceutico e dell’iniziativa economica degli esercenti le farmacie, con incidenza sul diritto alla salute e sul principio di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Regione lombardia - Farmacia - Orari, chiusura infrasettimanale e festiva, turni e ferie - Prospettata restrizione dell’accesso degli utenti al servizio farmaceutico e dell’iniziativa economica degli esercenti le farmacie, con incidenza sul diritto alla salute e sul principio di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Testo
La normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia, inserita in un quadro normativo più complesso che include anche la misura del contingentamento delle farmacie, tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell'utilità sociale) e l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico, secondo scelte discrezionali del legislatore, prive di profili di irragionevolezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, al fine di liberalizzare la disciplina degli orari e dei turni delle farmacie nella Regione Lombardia.
- In tema v. citata sentenza n. 446/1988.
La normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia, inserita in un quadro normativo più complesso che include anche la misura del contingentamento delle farmacie, tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell'utilità sociale) e l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico, secondo scelte discrezionali del legislatore, prive di profili di irragionevolezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, al fine di liberalizzare la disciplina degli orari e dei turni delle farmacie nella Regione Lombardia.
- In tema v. citata sentenza n. 446/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
03/04/2000
n. 21
art. 3
co.
legge della Regione Lombardia
03/04/2000
n. 21
art. 4
co.
legge della Regione Lombardia
03/04/2000
n. 21
art. 5
co.
legge della Regione Lombardia
03/04/2000
n. 21
art. 6
co.
legge della Regione Lombardia
03/04/2000
n. 21
art. 7
co.
legge della Regione Lombardia
03/04/2000
n. 21
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte