Sentenza 28/2003 (ECLI:IT:COST:2003:28)
Massima numero 27534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27533
Titolo
Regioni e province autonome - Finanziamenti dello stato - Destinazione - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Assegnazione delle relative risorse a regioni e province autonome - Mancato trasferimento, entro il termine previsto, ai comuni per la distribuzione ai conduttori in possesso dei requisiti richiesti - Intervento sostitutivo dello stato, con nomina governativa di un commissario 'ad acta' - Ricorso della provincia di trento - Lamentata lesione delle potestà legislative ed amministrative, dell’autonomia finanziaria provinciale, del principio di ragionevolezza e del giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.
Regioni e province autonome - Finanziamenti dello stato - Destinazione - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Assegnazione delle relative risorse a regioni e province autonome - Mancato trasferimento, entro il termine previsto, ai comuni per la distribuzione ai conduttori in possesso dei requisiti richiesti - Intervento sostitutivo dello stato, con nomina governativa di un commissario 'ad acta' - Ricorso della provincia di trento - Lamentata lesione delle potestà legislative ed amministrative, dell’autonomia finanziaria provinciale, del principio di ragionevolezza e del giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.
Testo
E' legittimo l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'ipotesi che la Provincia autonoma di Trento non trasferisca entro novanta giorni ai Comuni le risorse provenienti dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431 del 1998, in quanto l'utilizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei fondi statali per scopi determinati dalla legge, deve avvenire "nell'ambito del corrispondente settore" cui si riferisce il finanziamento statale, sicché essa può determinare solo le modalità di impiego dei fondi e non anche la scelta se impiegarli o per quale scopo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Trento, per lesione delle sue attribuzioni, in riferimento a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; b) all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275; c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; e) all'art. 3 della Costituzione; f) ed all'art. 136 della Costituzione.
- In tema di attribuzione di fondi statali alle Province, v. citata sentenza n. 520/2000.
- Sulla legittimità dell'intervento sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia, v. citate sentenze n. 177/1988 e n. 85/1990.
E' legittimo l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'ipotesi che la Provincia autonoma di Trento non trasferisca entro novanta giorni ai Comuni le risorse provenienti dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431 del 1998, in quanto l'utilizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei fondi statali per scopi determinati dalla legge, deve avvenire "nell'ambito del corrispondente settore" cui si riferisce il finanziamento statale, sicché essa può determinare solo le modalità di impiego dei fondi e non anche la scelta se impiegarli o per quale scopo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Trento, per lesione delle sue attribuzioni, in riferimento a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; b) all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275; c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; e) all'art. 3 della Costituzione; f) ed all'art. 136 della Costituzione.
- In tema di attribuzione di fondi statali alle Province, v. citata sentenza n. 520/2000.
- Sulla legittimità dell'intervento sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia, v. citate sentenze n. 177/1988 e n. 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/2001
n. 21
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 15
co. 2 sostituito
decreto legislativo 28/07/1997
n. 275
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 2