Sentenza 29/2003 (ECLI:IT:COST:2003:29)
Massima numero 27520
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27521
Titolo
Regione sardegna - Consiglio regionale - Incompatibilità e decadenza dei consiglieri - Pronunce rese dal tribunale di cagliari e dalla corte d’appello di cagliari su cause sopravvenute di incompatibilità, per assunzione della carica di parlamentare nazionale, e sulla conseguente decadenza dalla carica di membro del consiglio regionale - Ricorso della regione sardegna per conflitto di attribuzione - Ritenuta sottrazione della materia alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stato - Lamentata indebita invasione delle attribuzioni regionali - Infondatezza del ricorso.
Regione sardegna - Consiglio regionale - Incompatibilità e decadenza dei consiglieri - Pronunce rese dal tribunale di cagliari e dalla corte d’appello di cagliari su cause sopravvenute di incompatibilità, per assunzione della carica di parlamentare nazionale, e sulla conseguente decadenza dalla carica di membro del consiglio regionale - Ricorso della regione sardegna per conflitto di attribuzione - Ritenuta sottrazione della materia alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stato - Lamentata indebita invasione delle attribuzioni regionali - Infondatezza del ricorso.
Testo
Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale - a tutti garantita (art. 24 Cost.) e affidata agli organi previsti (artt. 101 e ss. Cost.) -, il cui nucleo essenziale costituisce un «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale, non consente che il «giudizio definitivo» sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità sia riservato esclusivamente ai Consigli regionali - anche di Regioni a statuto speciale - ossia alle assemblee degli eletti, delle quali fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali: ciò che significherebbe negare il «diritto al giudice» e costruire un'anacronistica esenzione dei consigli regionali dalla giurisdizione. Né vale invocare a fondamento di tale esenzione l'art. 66 Cost. - in virtù del quale spetta alle Camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri membri in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva -, la cui forza derogatoria dal regime comune non potrebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata, e neppure potrebbe essere richiamato il potere delle regioni - che non è messo in discussione - concernente la disciplina sostanziale dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche elettive regionali; potere ben diverso da quello di disciplinare l'esercizio della giurisdizione nella stessa materia, che non spetta alle Regioni a statuto speciale e ordinario, rimanendo riservato alla competenza del legislatore statale, il quale ovviamente lo esercita nei limiti e secondo le norme della Costituzione, e quindi senza poter a sua volta derogare al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale. Per conseguenza, spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere. Pertanto non è fondato il ricorso della Regione Sardegna promosso in relazione ad alcuni provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, impugnati in quanto vertenti sulla decadenza di un consigliere regionale sardo per sopraggiunta incompatibilità con la carica, successivamente assunta, di parlamentare nazionale.
- Sul principio che esclude una deroga alla giurisdizione in favore dei consigli regionali, in tema di cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità e di reclami elettorali, vengono richiamate le sentenze n. 66/1964, n. 115/1972, n. 113/1993.
- Sul diritto ad un giudice indipendente e imparziale, v. richiamo alla sentenza n. 93/1965 e sulla sua natura di «principio supremo», sentenza n. 18/1982, egualmente richiamata.
- Sulla posizione delle assemblee elettive nazionali e di quelle regionali, v. richiamo alla sentenza n. 106/2002.
Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale - a tutti garantita (art. 24 Cost.) e affidata agli organi previsti (artt. 101 e ss. Cost.) -, il cui nucleo essenziale costituisce un «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale, non consente che il «giudizio definitivo» sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità sia riservato esclusivamente ai Consigli regionali - anche di Regioni a statuto speciale - ossia alle assemblee degli eletti, delle quali fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali: ciò che significherebbe negare il «diritto al giudice» e costruire un'anacronistica esenzione dei consigli regionali dalla giurisdizione. Né vale invocare a fondamento di tale esenzione l'art. 66 Cost. - in virtù del quale spetta alle Camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri membri in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva -, la cui forza derogatoria dal regime comune non potrebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata, e neppure potrebbe essere richiamato il potere delle regioni - che non è messo in discussione - concernente la disciplina sostanziale dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche elettive regionali; potere ben diverso da quello di disciplinare l'esercizio della giurisdizione nella stessa materia, che non spetta alle Regioni a statuto speciale e ordinario, rimanendo riservato alla competenza del legislatore statale, il quale ovviamente lo esercita nei limiti e secondo le norme della Costituzione, e quindi senza poter a sua volta derogare al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale. Per conseguenza, spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere. Pertanto non è fondato il ricorso della Regione Sardegna promosso in relazione ad alcuni provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, impugnati in quanto vertenti sulla decadenza di un consigliere regionale sardo per sopraggiunta incompatibilità con la carica, successivamente assunta, di parlamentare nazionale.
- Sul principio che esclude una deroga alla giurisdizione in favore dei consigli regionali, in tema di cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità e di reclami elettorali, vengono richiamate le sentenze n. 66/1964, n. 115/1972, n. 113/1993.
- Sul diritto ad un giudice indipendente e imparziale, v. richiamo alla sentenza n. 93/1965 e sulla sua natura di «principio supremo», sentenza n. 18/1982, egualmente richiamata.
- Sulla posizione delle assemblee elettive nazionali e di quelle regionali, v. richiamo alla sentenza n. 106/2002.
Atti oggetto del giudizio
sentenza del Tribunale di Cagliari
03/12/2001
n. 2598
art.
co.
sentenza del Tribunale di Cagliari
25/03/2002
n. 257
art.
co.
sentenza della Corte d'appello di Cagliari
14/05/2002
n. 165
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 66
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 122
co. 1
Costituzione
art. 122
co. 2
Costituzione
art. 101
statuto regione Sardegna
art. 17
co. 2
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 2
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte