Sentenza 29/2003 (ECLI:IT:COST:2003:29)
Massima numero 27521
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27520
Titolo
Regione sardegna - Consiglio regionale - Pronunce rese dal tribunale di cagliari in ordine a cause sopravvenute di incompatibilità e alla decadenza dalla carica di consigliere regionale - Ricorsi della regione sardegna - Lamentata disapplicazione delle disposizioni legislative regionali regolanti la fattispecie - Assunta lesione delle attribuzioni spettanti alla regione - Inammissibilità dei ricorsi.
Regione sardegna - Consiglio regionale - Pronunce rese dal tribunale di cagliari in ordine a cause sopravvenute di incompatibilità e alla decadenza dalla carica di consigliere regionale - Ricorsi della regione sardegna - Lamentata disapplicazione delle disposizioni legislative regionali regolanti la fattispecie - Assunta lesione delle attribuzioni spettanti alla regione - Inammissibilità dei ricorsi.
Testo
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Sardegna in relazione a provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, dai quali - secondo la Regione ricorrente - sarebbe derivata la lesione delle proprie attribuzioni: in particolare tra l'altro, per avere, essi, indebitamente disapplicato le disposizioni legislative e regolamentari regionali in tema di procedura di contestazione e decadenza dalla carica di consigliere regionale. I motivi di ricorso addotti attengono infatti non già ai confini - che si assumano violati - dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma a supposti errori nella individuazione o nella interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie. Come tali, essi si traducono in denunce di semplici 'errores in judicando', e non di lesioni delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione.
- Per analoghi motivi di inammissibilità, v. sentenze citate n. 285/1990, n. 99/1991 e n. 27/1999.
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Sardegna in relazione a provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, dai quali - secondo la Regione ricorrente - sarebbe derivata la lesione delle proprie attribuzioni: in particolare tra l'altro, per avere, essi, indebitamente disapplicato le disposizioni legislative e regolamentari regionali in tema di procedura di contestazione e decadenza dalla carica di consigliere regionale. I motivi di ricorso addotti attengono infatti non già ai confini - che si assumano violati - dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma a supposti errori nella individuazione o nella interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie. Come tali, essi si traducono in denunce di semplici 'errores in judicando', e non di lesioni delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione.
- Per analoghi motivi di inammissibilità, v. sentenze citate n. 285/1990, n. 99/1991 e n. 27/1999.
Atti oggetto del giudizio
sentenza del Tribunale di Cagliari
03/12/2001
n. 2598
art.
co.
sentenza del Tribunale di Cagliari
25/03/2002
n. 257
art.
co.
sentenza della Corte d'appello di Cagliari
14/05/2002
n. 165
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 66
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 122
co. 1
Costituzione
art. 122
co. 2
Costituzione
art. 101
statuto regione Sardegna
art. 17
co. 2
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 2
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte