Ordinanza 32/2003 (ECLI:IT:COST:2003:32)
Massima numero 27535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna - Esclusione della preventiva notifica all’indagato dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad imputati tratti a giudizio con decreto di citazione (destinatari dell’avviso predetto), con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Precedenti decisioni in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna - Esclusione della preventiva notifica all’indagato dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad imputati tratti a giudizio con decreto di citazione (destinatari dell’avviso predetto), con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Precedenti decisioni in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto penale di condanna, il pubblico ministero debba fare notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa, può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai diversi riti alternativi, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti medesimi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di uguaglianza, difesa e giusto processo.
- Sulle censure prospettate in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002; mentre con riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost., v. citata ordinanza n. 8/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto penale di condanna, il pubblico ministero debba fare notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa, può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai diversi riti alternativi, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti medesimi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di uguaglianza, difesa e giusto processo.
- Sulle censure prospettate in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002; mentre con riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost., v. citata ordinanza n. 8/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte