Ordinanza 33/2003 (ECLI:IT:COST:2003:33)
Massima numero 27536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27537
Titolo
Processo penale - Incapacità processuale dell’imputato - Irreversibilità - Sospensione del procedimento, anziché pronuncia di improcedibilità dell’azione penale - Prospettato contrasto con il principio di durata ragionevole del processo - Richiesta di soluzione rientrante nella sfera esclusiva della discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Incapacità processuale dell’imputato - Irreversibilità - Sospensione del procedimento, anziché pronuncia di improcedibilità dell’azione penale - Prospettato contrasto con il principio di durata ragionevole del processo - Richiesta di soluzione rientrante nella sfera esclusiva della discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - prevede che questo sia sospeso e non invece che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Infatti le condizioni di procedibilità rientrano quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, trattandosi di norme che fanno eccezione alla opposta e generale regola della azione penale incondizionata.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - prevede che questo sia sospeso e non invece che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Infatti le condizioni di procedibilità rientrano quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, trattandosi di norme che fanno eccezione alla opposta e generale regola della azione penale incondizionata.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 71
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte