Ordinanza 33/2003 (ECLI:IT:COST:2003:33)
Massima numero 27537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
27536
Titolo
Processo penale - Incapacità processuale dell’imputato - Irreversibilità - Accertamenti periodici peritali sullo stato di salute dell’imputato, disposti dal giudice - Assunto contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Questione già scrutinata con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Incapacità processuale dell’imputato - Irreversibilità - Accertamenti periodici peritali sullo stato di salute dell’imputato, disposti dal giudice - Assunto contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Questione già scrutinata con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dello stesso, «allo scadere della pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima», e poi «a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso». Infatti il sistema della verifica periodica dello stato di mente dell'imputato, che mira ad accertare se possa o meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo, contempera - senza che in ciò possa ravvisarsi una sterile finalità dilatoria - la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori.
- Questione già scrutinata, con riferimento a parametri diversi, con le citate ordinanza n. 298/1991 e sentenza n. 281/1995.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dello stesso, «allo scadere della pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima», e poi «a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso». Infatti il sistema della verifica periodica dello stato di mente dell'imputato, che mira ad accertare se possa o meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo, contempera - senza che in ciò possa ravvisarsi una sterile finalità dilatoria - la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori.
- Questione già scrutinata, con riferimento a parametri diversi, con le citate ordinanza n. 298/1991 e sentenza n. 281/1995.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 72
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte