Ordinanza 34/2003 (ECLI:IT:COST:2003:34)
Massima numero 27538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Casi di particolare tenuità del fatto - Esclusione della procedibilità - Prospettato eccesso di delega, in ragione della implicita rinuncia alla potestà punitiva dello stato, con violazione dei principî di stretta legalità, di soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale nonché del principio di eguaglianza - Richiesta di due diversi e incompatibili, l’uno con l’altro, interventi correttivi - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Casi di particolare tenuità del fatto - Esclusione della procedibilità - Prospettato eccesso di delega, in ragione della implicita rinuncia alla potestà punitiva dello stato, con violazione dei principî di stretta legalità, di soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale nonché del principio di eguaglianza - Richiesta di due diversi e incompatibili, l’uno con l’altro, interventi correttivi - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, concernente la disciplina dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto". Infatti il rimettente auspica due diversi interventi correttivi, l'uno in palese contraddizione con l'altro: da un lato, la soppressione dell'istituto stesso dall'ordinamento, dall'altro, la sua estensione attraverso la rimozione di talune condizioni di operatività.
- Sulla inammissibilità di questioni duplici in contraddizione tra loro, v. citate ordinanze n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, concernente la disciplina dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto". Infatti il rimettente auspica due diversi interventi correttivi, l'uno in palese contraddizione con l'altro: da un lato, la soppressione dell'istituto stesso dall'ordinamento, dall'altro, la sua estensione attraverso la rimozione di talune condizioni di operatività.
- Sulla inammissibilità di questioni duplici in contraddizione tra loro, v. citate ordinanze n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 34
co.
legge
24/11/1999
n. 468
art. 17
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 24/11/1999
n. 468
art. 17
co. 1 lettera f)