Sentenza 167/2022 (ECLI:IT:COST:2022:167)
Massima numero 44965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/06/2022; Decisione del
09/06/2022
Deposito del 01/07/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione (in particolare: privilegi) - Natura e finalità - Eccezionale deroga al principio della par condicio creditorum - Creazione di nuovi privilegi - Necessario rispetto del principio di legalità e limiti di utilizzo del sindacato di legittimità costituzionale. (Classif. 192001).
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione (in particolare: privilegi) - Natura e finalità - Eccezionale deroga al principio della par condicio creditorum - Creazione di nuovi privilegi - Necessario rispetto del principio di legalità e limiti di utilizzo del sindacato di legittimità costituzionale. (Classif. 192001).
Testo
I privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum sancito dal primo comma dell'art. 2741 cod. civ., con conseguente natura eccezionale delle norme che li attribuiscono. Ne deriva che l'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. Solo la legge può dunque incidere, in base ad una nuova valutazione ampiamente discrezionale, sull'ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., costituiscano la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. In questo contesto, non è possibile utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, mentre è solo possibile sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita. (Precedenti: S. 101/2022 - mass. 44889; S. 1/2020; O. 435/2005 - mass. 29986; S. 113/2004; O. 163/1999; S. 451/1998 - mass. 24349; S. 1/1998; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 84/1992 - mass. 17929; S. 326/1983).
I privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum sancito dal primo comma dell'art. 2741 cod. civ., con conseguente natura eccezionale delle norme che li attribuiscono. Ne deriva che l'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. Solo la legge può dunque incidere, in base ad una nuova valutazione ampiamente discrezionale, sull'ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., costituiscano la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. In questo contesto, non è possibile utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, mentre è solo possibile sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita. (Precedenti: S. 101/2022 - mass. 44889; S. 1/2020; O. 435/2005 - mass. 29986; S. 113/2004; O. 163/1999; S. 451/1998 - mass. 24349; S. 1/1998; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 84/1992 - mass. 17929; S. 326/1983).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n.
art. 2741
codice civile
n.
art. 2745