Ordinanza 36/2003 (ECLI:IT:COST:2003:36)
Massima numero 27546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/01/2003; Decisione del
16/01/2003
Deposito del 04/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Estensione al socio occulto o apparente - Mancanza di limiti temporali - Prospettata disparità di trattamento rispetto all’imprenditore individuale, cessato o defunto, ai soci di società cancellata dal registro delle imprese, al socio receduto o escluso - Manifesta infondatezza della questione.
Fallimento - Estensione al socio occulto o apparente - Mancanza di limiti temporali - Prospettata disparità di trattamento rispetto all’imprenditore individuale, cessato o defunto, ai soci di società cancellata dal registro delle imprese, al socio receduto o escluso - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società di persone, per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto o apparente, illimitatamente responsabile. Infatti, il sistema delle norme relative alle società (libro V del codice civile), prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende (siano esse societarie o personali) conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, non consente alcuna comparazione tra la situazione denunciata e quelle, del tutto diverse, concernenti l’imprenditore individuale, cessato o defunto, i soci di società cancellata dal registro delle imprese, il socio palese, receduto o escluso.
- Si ribadiscono, integralmente, le ragioni contenute nell’ordinanza, citata, n. 321/2002, emessa su questione analoga.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società di persone, per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto o apparente, illimitatamente responsabile. Infatti, il sistema delle norme relative alle società (libro V del codice civile), prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende (siano esse societarie o personali) conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, non consente alcuna comparazione tra la situazione denunciata e quelle, del tutto diverse, concernenti l’imprenditore individuale, cessato o defunto, i soci di società cancellata dal registro delle imprese, il socio palese, receduto o escluso.
- Si ribadiscono, integralmente, le ragioni contenute nell’ordinanza, citata, n. 321/2002, emessa su questione analoga.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 147
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte