Sentenza 37/2003 (ECLI:IT:COST:2003:37)
Massima numero 27565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2003;  Decisione del  16/01/2003
Deposito del 05/02/2003; Pubblicazione in G. U. 11/02/2003
Massime associate alla pronuncia:  27566  27567


Titolo
Occupazione - Lavori socialmente utili - Convenzioni tra regioni e ministero del lavoro - Ricorso della regione friuli-venezia giulia - Questione riferita a decreto legge non convertito - Perdita di efficacia della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sollevata in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 97 della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, è venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 346 del 2000, il quale, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, della Costituzione, ha, perciò stesso, perduto efficacia fin dall’inizio.

– In termini, citata la sentenza n. 405/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/11/2000  n. 346  art. 2  co. 2

decreto-legge  24/11/2000  n. 346  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte